Normativa Whistleblowing con scadenza 17/12/23: cos’è e quali aziende devono adeguarsi?
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Se la tua azienda invia newsletter, DEM o altre comunicazioni tramite email marketing, dal 29 ottobre 2026 sarà necessario prestare ancora più attenzione alle modalità con cui vengono monitorate le interazioni degli utenti.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato specifiche Linee Guida dedicate all’utilizzo dei tracking pixel nelle email. Le Linee Guida, adottate con il Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, riconducono questa tecnologia all’art. 122 del Codice Privacy e ai principi del GDPR. Il 29 ottobre 2026 rappresenta il termine indicato per adeguare informative, consensi e sistemi di revoca.
Non significa rinunciare all’email marketing o alla misurazione dei risultati. Significa farlo in modo più trasparente, proporzionato e rispettoso delle scelte dell’utente.
I tracking pixel sono piccolissime immagini, spesso trasparenti e quindi invisibili al destinatario, inserite all’interno delle email. Quando l’utente apre il messaggio e il programma di posta scarica le immagini, un codice può richiamare il pixel da un server remoto.
Questo meccanismo può consentire di rilevare l’apertura del messaggio e, a seconda della configurazione, raccogliere altre informazioni come l’indirizzo IP, il dispositivo utilizzato, il tempo di consultazione e il numero di aperture. I tracking pixel non leggono il contenuto dell’email, ma monitorano l’interazione con il messaggio.
Il Garante considera l’impiego dei tracking pixel un’attività soggetta all’art. 122 del Codice Privacy, perché comporta l’archiviazione di informazioni nel terminale dell’utente o l’accesso a informazioni già presenti. Restano inoltre applicabili i principi del GDPR, tra cui trasparenza, accountability e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, previsti in particolare dagli artt. 5, 12 e seguenti e 25 del GDPR.
Il punto fondamentale è distinguere come e perché viene effettuato il tracciamento.
Quando il tracking permette di analizzare il comportamento del singolo destinatario per ottimizzare campagne promozionali, adattare frequenza o contenuti delle comunicazioni oppure ricavare interessi e preferenze, è necessario acquisire preventivamente il consenso, salvo che sia applicabile una delle deroghe previste dall’art. 122 del Codice Privacy.
Il Garante precisa inoltre che, nelle comunicazioni promozionali, il consenso al tracking può in linea di principio essere ricompreso nel consenso generale alla ricezione delle comunicazioni promozionali. Questo è possibile a condizione che l’utente riceva informazioni chiare e che la richiesta sia formulata in modo neutro, libero e senza forzature.
Esistono anche situazioni nelle quali il consenso può non essere necessario, ad esempio per determinate statistiche aggregate e anonimizzate, per specifiche esigenze di sicurezza o per alcune comunicazioni istituzionali e di servizio, alle condizioni indicate dal Garante. La valutazione spetta comunque al titolare del trattamento secondo il principio di responsabilizzazione previsto dall’art. 5, paragrafo 2, del GDPR.
La verifica non riguarda soltanto la piattaforma utilizzata. L’azienda che decide finalità e modalità dell’invio rimane coinvolta come titolare del trattamento e deve comprendere quali dati vengono raccolti, perché vengono raccolti e come vengono gestite le scelte degli utenti.
Non è sufficiente avere una generica autorizzazione all’invio di newsletter. Occorre che l’utente sia informato sul tracciamento, che l’eventuale consenso sia valido e dimostrabile e che possa cambiare facilmente idea, anche continuando a ricevere le comunicazioni senza essere monitorato individualmente.
In Internetimage l’attenzione alla conformità degli strumenti digitali che mettiamo a disposizione dei nostri clienti è parte integrante del servizio.
Per questo Mailjump, la nostra piattaforma di email marketing, sarà adeguata dal 29 ottobre 2026 alle indicazioni del Garante relative ai tracking pixel.
Per i clienti che utilizzano Mailjump, l’adeguamento tecnico della piattaforma è compreso nel servizio.
Chi utilizza invece altre piattaforme di email marketing dovrebbe verificare entro il 28 ottobre 2026 con il proprio fornitore che lo strumento e le relative configurazioni siano adeguati alle Linee Guida.
L’adeguamento tecnico della piattaforma non sostituisce le valutazioni che competono a ciascuna azienda in qualità di titolare del trattamento. Rimane quindi opportuno verificare con il proprio consulente privacy o DPO gli interventi necessari sulle informative, sulle modalità di raccolta del consenso e sui trattamenti concretamente effettuati.
Consulta il Vademecum del Garante Privacy sull’email marketing e i tracking pixel, pubblicato il 5 ottobre 2026.
Internetimage non svolge attività di consulenza legale. Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgative.
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