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Email marketing e tracking pixel: cosa cambia dal 29 ottobre 2026

Email marketing e tracking pixel: cosa cambia dal 29 ottobre 2026

Nuove regole per il tracciamento delle newsletter: consenso, informative e gestione delle preferenze.
Ecco cosa devono sapere le aziende che utilizzano l’email marketing.

Se la tua azienda invia newsletter, DEM o altre comunicazioni tramite email marketing, dal 29 ottobre 2026 sarà necessario prestare ancora più attenzione alle modalità con cui vengono monitorate le interazioni degli utenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato specifiche Linee Guida dedicate all’utilizzo dei tracking pixel nelle email. Le Linee Guida, adottate con il Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026, riconducono questa tecnologia all’art. 122 del Codice Privacy e ai principi del GDPR. Il 29 ottobre 2026 rappresenta il termine indicato per adeguare informative, consensi e sistemi di revoca.

Non significa rinunciare all’email marketing o alla misurazione dei risultati. Significa farlo in modo più trasparente, proporzionato e rispettoso delle scelte dell’utente.

Ma cosa sono i tracking pixel?

I tracking pixel sono piccolissime immagini, spesso trasparenti e quindi invisibili al destinatario, inserite all’interno delle email. Quando l’utente apre il messaggio e il programma di posta scarica le immagini, un codice può richiamare il pixel da un server remoto.

Questo meccanismo può consentire di rilevare l’apertura del messaggio e, a seconda della configurazione, raccogliere altre informazioni come l’indirizzo IP, il dispositivo utilizzato, il tempo di consultazione e il numero di aperture. I tracking pixel non leggono il contenuto dell’email, ma monitorano l’interazione con il messaggio.

Cosa cambia con le Linee Guida?

Il Garante considera l’impiego dei tracking pixel un’attività soggetta all’art. 122 del Codice Privacy, perché comporta l’archiviazione di informazioni nel terminale dell’utente o l’accesso a informazioni già presenti. Restano inoltre applicabili i principi del GDPR, tra cui trasparenza, accountability e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, previsti in particolare dagli artt. 5, 12 e seguenti e 25 del GDPR.

Il punto fondamentale è distinguere come e perché viene effettuato il tracciamento.

Quando il tracking permette di analizzare il comportamento del singolo destinatario per ottimizzare campagne promozionali, adattare frequenza o contenuti delle comunicazioni oppure ricavare interessi e preferenze, è necessario acquisire preventivamente il consenso, salvo che sia applicabile una delle deroghe previste dall’art. 122 del Codice Privacy.

Il Garante precisa inoltre che, nelle comunicazioni promozionali, il consenso al tracking può in linea di principio essere ricompreso nel consenso generale alla ricezione delle comunicazioni promozionali. Questo è possibile a condizione che l’utente riceva informazioni chiare e che la richiesta sia formulata in modo neutro, libero e senza forzature.

Esistono anche situazioni nelle quali il consenso può non essere necessario, ad esempio per determinate statistiche aggregate e anonimizzate, per specifiche esigenze di sicurezza o per alcune comunicazioni istituzionali e di servizio, alle condizioni indicate dal Garante. La valutazione spetta comunque al titolare del trattamento secondo il principio di responsabilizzazione previsto dall’art. 5, paragrafo 2, del GDPR.

In pratica, cosa deve verificare un’azienda?

La verifica non riguarda soltanto la piattaforma utilizzata. L’azienda che decide finalità e modalità dell’invio rimane coinvolta come titolare del trattamento e deve comprendere quali dati vengono raccolti, perché vengono raccolti e come vengono gestite le scelte degli utenti.

  1. Informare chiaramente l’utente. Nel modulo di iscrizione e nell’informativa privacy deve essere spiegato se le email contengono strumenti di tracciamento, quali informazioni possono raccogliere e per quali finalità vengono utilizzate. Il Garante ammette un’informativa su più livelli: una sintesi vicino al campo di iscrizione e un collegamento a un testo più completo, nel rispetto degli artt. 12 e seguenti del GDPR. 
  2. Verificare se il consenso è necessario. Se il pixel misura il comportamento del singolo destinatario per personalizzare, profilare o migliorare campagne promozionali sulla base delle sue azioni, occorre normalmente il consenso preventivo previsto dall’art. 122 del Codice Privacy. Per le nuove iscrizioni è preferibile raccoglierlo nel momento in cui viene acquisito l’indirizzo email. 
  3. Distinguere il monitoraggio individuale dalle statistiche aggregate. Il Garante ammette che il consenso possa non essere necessario per statistiche complessive sull’apertura delle campagne, purché i dati siano effettivamente anonimizzati e non consentano di ricostruire il comportamento del singolo destinatario. Non basta quindi chiamare il dato “statistico”: conta la configurazione tecnica concreta. 
  4. Gestire correttamente i contatti già presenti. Per i trattamenti già in corso, l’azienda deve aggiornare l’informativa con il primo messaggio utile o nel primo momento utile del rapporto e rendere disponibile un meccanismo chiaro per modificare le preferenze relative al tracking. 
  5. Consentire una revoca semplice e granulare. L’utente deve poter scegliere se non ricevere più le comunicazioni oppure continuare a riceverle senza tracking pixel. Un link nel footer può portare a un’area dedicata alla gestione delle preferenze. La revoca deve essere semplice quanto il consenso, secondo l’art. 7 GDPR, e il rifiuto del tracciamento non deve limitare la fruizione del servizio. 
  6. Registrare e dimostrare le scelte. Il titolare deve conservare la prova del consenso e registrare le successive modifiche o revoche. La piattaforma deve quindi distinguere chi ha accettato il tracking, chi lo ha rifiutato e chi ha modificato la propria scelta. 
  7. Controllare le impostazioni della piattaforma. È necessario verificare quali pixel vengono inseriti, quali dati tecnici transitano, per quanto tempo sono conservati e quali soggetti li ricevono. In linea con l’art. 25 GDPR, la soluzione dovrebbe adottare impostazioni orientate alla minimizzazione e alla privacy by design e by default. 

In sintesi

Non è sufficiente avere una generica autorizzazione all’invio di newsletter. Occorre che l’utente sia informato sul tracciamento, che l’eventuale consenso sia valido e dimostrabile e che possa cambiare facilmente idea, anche continuando a ricevere le comunicazioni senza essere monitorato individualmente. 

Internetimage e Mailjump: siamo pronti al cambiamento

In Internetimage l’attenzione alla conformità degli strumenti digitali che mettiamo a disposizione dei nostri clienti è parte integrante del servizio.

Per questo Mailjump, la nostra piattaforma di email marketing, sarà adeguata dal 29 ottobre 2026 alle indicazioni del Garante relative ai tracking pixel.

Per i clienti che utilizzano Mailjump, l’adeguamento tecnico della piattaforma è compreso nel servizio.

Chi utilizza invece altre piattaforme di email marketing dovrebbe verificare entro il 28 ottobre 2026 con il proprio fornitore che lo strumento e le relative configurazioni siano adeguati alle Linee Guida.
L’adeguamento tecnico della piattaforma non sostituisce le valutazioni che competono a ciascuna azienda in qualità di titolare del trattamento. Rimane quindi opportuno verificare con il proprio consulente privacy o DPO gli interventi necessari sulle informative, sulle modalità di raccolta del consenso e sui trattamenti concretamente effettuati.

Approfondisci alla fonte

Consulta il Vademecum del Garante Privacy sull’email marketing e i tracking pixel, pubblicato il 5 ottobre 2026. 

Internetimage non svolge attività di consulenza legale. Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgative. 

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