Loader

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito aziendale

Quali sono le condizioni e i termini per evitare sanzioni?

In questa puntata di Evolve parleremo dell’obbligo per le imprese e le associazioni di pubblicare sul proprio sito internet i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.
Vedremo cosa indica la legge, quali sono le informazioni obbligatorie da indicare, entro quale termine e quali sono le sanzioni previste in caso di mancato adempimento.

Cosa dice la legge?

La legge n. 124/2017 indica l’obbligatorietà per le imprese e le associazioni di pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni se l’importo totale supera i 10.000 €.
Questa pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale indicando l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente.

A chi è rivolto l’obbligo?

Sono interessate tutte quelle imprese che hanno percepito contributi pubblici superiori a 10.000 €.
A questo importo sono sommati i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, dalla Camera di commercio e/o di altri enti. Stiamo parlando quindi di:

  • società di persone Snc, Sas;
  • società di Capitali quindi Spa, Srl, Sapa;
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali);
  • “piccoli imprenditori” quali gli artigiani o piccoli commercianti.

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

Quali sono le informazioni da pubblicare sul sito?

Per adempiere a questo obbligo è possibile indicare semplicemente sul sito internet aziendale, in modo schematico le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
  • data di incasso;
  • causale.

Per tutti quelli che non hanno un sito internet aziendale, o una pagina social, può provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di categoria alle quali appartiene.

Per gli “aiuti di stato” pubblicati sul Registro Nazionale invece è possibile inserire un semplice link che porti l’utente direttamente alla pagina dedicata alla trasparenza degli aiuti individuali del «Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»

Sono compresi anche gli aiuti ricevuti per il Covid 19?

Nel corso del 2020 sono stati erogati molti aiuti come ad esempio crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e anche dai Comuni. Se l’importo ricevuto supera i 10.000 € è fondamentale pubblicare immediatamente le informazioni poiché la scadenza per pubblicizzarle all’interno del proprio sito aziendale è già scaduta il 31 dicembre 2021. In base quindi ad un’interpretazione più cauta della normativa provvedete ad inserire le informazioni sopra indicate nel vostro sito internet aziendale o nelle vostre pagine social.

Quali sono i contributi esclusi dall’obbligo?

Se i singoli aiuti inferiori a 10.000 €, tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, non c’è obbligo di pubblicazione.
È da ricordare che l’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa erogati / incassati.

Come vanno conteggiati i contributi?

Facciamo un esempio.
Se l’aiuto che ha ricevuto la tua azienda è stato concesso nel 2020 ma non erogato nel 2020, perché incassato nel 2021, questo contributo non andrà pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma è parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Quali sono le sanzioni?

Se questo obbligo non viene rispettato scatta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di ciò che è stato ricevuto (con un minimo pari a 2.000 €);
  • della sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, solamente in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, viene applicata la sanzione che comprende la piena restituzione di quanto è stato ricevuto.

In sintesi

Entro il 30 giugno di ogni anno è obbligatorio indicare sul sito internet aziendale l’elenco degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 €.
In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% dell’importo erogato, la sanzione per adempiere all’obbligo di pubblicazione e nel caso non si proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, è prevista la restituzione dell’intero importo ricevuto.

Detto questo…
Siamo qui per rispondere alle tue domande!
Ti invitiamo a contattarci per ricevere supporto in merito a questo adeguamento, manda una mail a info@internetimage.it o compila il form che trovi qui sotto.
Per rimanere aggiornato su futuri obblighi di legge da rispettare, iscriviti alla newsletter!

Vuoi ricevere altri contenuti simili?

Ricordati di iscriverti al canale YouTube o cliccare sul pulsante che trovi qui sotto per ricevere i video #Evolve e le ultime novità in campo #digital e #web direttamente nella tua mail!

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?

Richiesta informazioni (Popup)

"*" indica i campi obbligatori

Altri eventi
Indice