AI Act: la nuova normativa europea sull’Intelligenza Artificiale
Cos'è l'AI Act? L'AI Act è la prima normativa europea che regola l'uso dell’Intelligenza Artificiale in Europa. Introdotta con l'obiettivo...
Benvenuti alla seconda puntata di Evolve dedicata alle condizioni generali di vendita nei siti web, nella quale capiremo le differenze tra B2B e B2C, per evitare contestazioni e lavorare meglio. Con noi la nostra partner e collaboratrice l’Avv. Manuela Soccol dello Studio Soccol di Padova.
Indice dei contenuti
Nel momento in cui l’azienda si approccia al commercio online deve innanzitutto capire chi è il proprio interlocutore. Per questo risulta importante chiedersi: “sto vendendo i miei beni e servizi ad un’altra società (B2B) oppure a dei consumatori (B2C)?
Molto spesso l’azienda pone la dovuta importanza alla definizione della grafica e dei contenuti o alle procedure legate all’acquisto on line, trascurando di porsi la domanda indicata sopra la quale risulta essere fondamentale prima di iniziare il relativo processo di realizzazione dell’e-commerce.
Definire il proprio target di utenti è molto importante perché nel Business to Business si ha maggiori libertà dal punto di vista giuridico. Avendo a che fare con un altro professionista o con un’impresa, è possibile derogare alcune ipotesi previste per legge e quindi tutelare di più, effettivamente, chi sta vendendo.
Nel momento in cui ci approcciamo ad un consumatore dobbiamo obbligatoriamente rispettare, oltre alle norme previste per il commercio elettronico, anche tutte le norme racchiuse all’interno del codice del consumo. Primo fra tutti citiamo il diritto di recesso, che possiamo definire diritto “di ripensamento” perché permette al consumatore di cambiare idea e, per qualsiasi motivo, restituire il bene o il servizio. Questo diritto non è connesso a eventuali difetti o vizi del bene, ma proprio alla possibilità, per la persona, di restituire il bene acquistato senza alcuna motivazione.
Il nostro legislatore comunitario, nel momento di emanazione della normativa sul commercio elettronico, ha imposto di dover adeguatamente informare il compratore on line, dato che si riteneva necessario essere il più trasparenti possibile dinnanzi ad una nuova modalità di vendita.
Mail che comunicano l’esito dell’acquisto: sono messaggi automatici il cui contenuto è in parte vincolato. Le condizioni di vendita, infatti, devono essere riassunte in un “supporto durevole” perciò dovrà essere allegato un pdf in cui si ringrazia l’utente per l’acquisto. Il semplice link non è sufficiente perché rimanda ad un contenuto che in qualsiasi momento potrebbe essere modificato.
Anche per questa puntata è tutto, ci vediamo la prossima settimana! Vuoi maggiori informazioni sulla consulenza legale che possiamo fornire per il tuo e-commerce? Compila il form qui sotto e sarai contattato da un nostro consulente commerciale senza impegno!
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