AI Act: la nuova normativa europea sull’Intelligenza Artificiale
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Tutti noi, quando andiamo a concludere un acquisto online, siamo abituati a flaggare delle condizioni contrattuali. Molto spesso non le leggiamo neanche, ma nei cosiddetti contratti “point & click”, ovvero nei contratti conclusi mediante la digitazione di un tasto virtuale, dichiariamo di averle lette e ben comprese. Oltre all’accettazione delle condizioni contrattuali mediante l’apposizione di un flag, può capitare che ci venga richiesto di porre un’altra spunta, quale approvazione di determinate clausole, indicate come vessatorie.
Benvenuti alla quarta puntata di Evolve dedicata alle clausole vessatorie, che prevedono uno squilibrio degli obblighi e dei diritti tra consumatore e professionista.
Vi siete mai chiesti per quale motivo in alcuni contratti sono presenti delle penali particolarmente onerose solo per l’utente finale e non per la controparte? Ecco, i vostri dubbi sono leciti perché se un giudice riconosce una clausola come vessatoria, questa diventa automaticamente nulla, qualora l’utente finale non abbia approvato, nel modo richiesto dalla legge, queste clausole.
Indice dei contenuti
👉 Nell’ipotesi di un consumatore, se una clausola è peggiorativa rispetto agli obblighi di legge, automaticamente non è più valida. Facciamo un esempio pratico: se la garanzia per il consumatore, dichiarata nel contratto, è di un anno, la clausola risulta nulla, perché per legge la garanzia è di due anni.
👉 Altro tema invece riguarda quelle clausole che comportano un onere per la controparte e che, di conseguenza, richiedono da parte del contraente (in questo caso l’utente online), una certa attenzione. Il legislatore difatti richiede che queste clausole non abbiano effetto se non sono “specificamente approvate per iscritto”. Esse prevedono, ad esempio, di recedere dal contratto oppure impongono delle decadenze o limitazioni alla controparte. In tutti questi casi un’altra approvazione tramite “point&click” non è valida.
È necessario trovare delle modalità differenti rispetto al flag. Ad esempio si può procedere ad inviare alla persona che sta concludendo il contratto online, un link tramite mail che le consenta di approvare in maniera specifica quella determinata clausola.
Oltre a questo, ci sono altri modi ma non possiamo svelarvi tutti i trucchi del mestiere! Se avete problematiche di questo tipo rivolgetevi a noi e sapremo consigliarvi, dal punto di vista legale, nel migliore dei modi!
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